IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE
   Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
   Vista  la  delega  conferitagli  dal  Presidente del Consiglio dei
Ministri con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  8
agosto  1987,  integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 settembre 1987;
   Vista la direttiva  n.  84/532/CEE  per  il  ravvicinamento  delle
legislazioni  degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in
materia di  attrezzature  e  macchine  per  cantieri  edili,  inclusa
nell'elenco A della legge 16 aprile 1987, n. 183;
   Considerato  che  occorre provvedere all'emanazione del decreto di
attuazione della suddetta direttiva;
   Sulla  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  del  Ministro  della  sanita'  e  del Ministro del
Lavoro, e della previdenza sociale;
                                Emana
                        il seguente decreto:
                               Art. 1
   1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della
      direttiva n. 84/532/CEE, relativa alle attrezzature e  macchine
      per cantieri edili, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14
      della legge 16 aprile 1987, n. 183
   2. La direttiva n. 84/532/CEE viene pubblicata unitamente al
      presente decreto.
 
                                NOTE
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico appprovato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
          -   Il   testo   dell'art.   14  della  legge  n.  183/1987
          (Coordinamento delle politiche  riguardanti  l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) e'
          il seguente:
          "Art.  14  (Conferimento  di  forza  di  legge  ad   alcune
          direttive).  - 1.  Le norme contenute nelle direttive della
          Comunita'  economica  europea,  indicate  nell'elenco   "A"
          allegato  alla  presente  legge,  hanno  forza di legge con
          effetto dalla data di emanazione  del  decreto  di  cui  al
          comma 2.
          2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o
          del  Ministro  da lui delegato, da emanarsi su proposta dei
          Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  verranno  stabilite  le  norme  di
          attuazione delle direttive di cui al comma 1".
          - La direttiva n.  84/532/CEE  e'  stata  pubblicata  nella
          "Gazzetta  Ufficiale" delle Comunita' europee n. L. 300 del
          19 novembre 1984.