IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 agosto 1987, integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987; Vista la direttiva n. 84/532/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili, inclusa nell'elenco A della legge 16 aprile 1987, n. 183; Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della suddetta direttiva; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro della sanita' e del Ministro del Lavoro, e della previdenza sociale; Emana il seguente decreto: Art. 1 1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 84/532/CEE, relativa alle attrezzature e macchine per cantieri edili, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183 2. La direttiva n. 84/532/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico appprovato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 14 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) e' il seguente: "Art. 14 (Conferimento di forza di legge ad alcune direttive). - 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunita' economica europea, indicate nell'elenco "A" allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1". - La direttiva n. 84/532/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L. 300 del 19 novembre 1984.